(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della  Regione Veneto 
                      n. 7 del 20 gennaio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Elezione del  Consiglio  regionale  e  del  Presidente  della  Giunta
                              regionale 
 
    1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta  regionale
sono eletti a suffragio universale e  diretto,  con  voto  personale,
eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali  concorrenti
ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o  piu'  gruppi
di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato  alla  carica
di Presidente della Giunta regionale. 
    2. Il Presidente della Giunta regionale e' eletto contestualmente
al Consiglio regionale. 
    3. I consiglieri regionali rappresentano l'intera  Regione  senza
vincolo di mandato.