(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 7 del 20 gennaio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale 1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o piu' gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. 2. Il Presidente della Giunta regionale e' eletto contestualmente al Consiglio regionale. 3. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.